2013/02/13

RIORDINO DEL SETTORE TERMALE, L’ON. RAIA HA RIPRESENTATO IL DISEGNO DI LEGGE.

Riordino del settore termale (ddl n. 10 del 13 dicembre 2012 XVI Legislatura)
Iter
Attuale
28 dic 2012 Assegnato per esame Commissione QUARTA
Storico
24 dic 2012 Annunziato Seduta n. 7 AULA
28 dic 2012 Assegnato per parere Commissione SESTA
Concetta-Raia
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

         Onorevoli colleghi,

         il   processo  di  privatizzazione  delle  Terme   di
     Acireale  e  Sciacca,  avviato con  l'articolo  23  della
     legge   regionale  10/1999  e  concretizzatosi   con   la
     costituzione  delle società  Terme di Acireale  S.p.A.  e
     Terme  di  Sciacca S.p.A, ha avuto un esito fallimentare,
     in quanto non è mai stato effettivamente ratificato.

         L'Assemblea  regionale siciliana  con  l'articolo  21
     della  legge  regionale 11/2010 ha disposto  che    Entro
     180  giorni  dall'avvenuta cessione  alla  Regione  delle
     quote azionarie detenute dalle aziende autonome Terme  di
     Acireale   e  Terme  di  Sciacca  rispettivamente   nelle
     società  Terme  di  Acireale S.p.A. e  Terme  di  Sciacca
     S.p.A.,  la Ragioneria generale della Regione  attiva  le
     procedure  necessarie  a  porre in  liquidazione  le  due
     Società  e,  tramite  lo  svolgimento  di  una  gara   ad
     evidenza  pubblica, affida a soggetti privati la gestione
     e   la  valorizzazione  dei  complessi  cremotermali   ed
     idrominerali   esistenti  nel   bacino   idrotermale   di
     Acireale  e  di  Sciacca, compreso lo sfruttamento  delle
     acque   termali  ed  idrominerali,  nonché  le   attività
     accessorie e complementari'.

         Difformemente  alla  suddetta  legge  le   Terme   di
     Acireale   S.p.A.   è   stata   posta   in   liquidazione
     nell'assemblea  del  novembre 2010  senza  che  le  quote
     siano  state  cedute alla Regione, mentre  la  Ragioneria
     generale  della  Regione non ha a tutt'oggi  attivato  le
     procedure   per   la  gara  ad  evidenza   pubblica   per
     l'affidamento ai privati.
         Le  Terme  di Acireale fino all'anno 2005  occupavano
     circa 100 persone, attualmente rimangono a suo carico  17
     dipendenti.    Il   personale   dell'Azienda    Autonoma,
     attraverso la legge regionale 11/2007  è  transitato  nel
     ruolo  ad esaurimento della Regione mantenendo i  diritti
     acquisiti.  Successivamente,  nel  settembre   del   2008
     (D.D.G.  Assessorato  alla Presidenza,  n.  8160  del  30
     settembre  2008) viene data attuazione al ruolo  speciale
     di  cui  alla  legge regionale 11/2007  e  85  dipendenti
     vengono    deportati'  in  uffici  regionali  periferici,
     disperdendo  un  patrimonio  professionale  e   sanitario
     pluridecennale.  Tale  dismissione' di personale  avviene
     a  seguito  di  una  decisione del  CdA  del  2007   che,
     misteriosamente,    non    rinnovava    le    convenzioni
     specialistiche con il servizio sanitario nazionale e  con
     altri  Enti (Alitalia, Ministero Difesa, INPS,  ENASARCO,
     ecc.).

         Difatti  è  una dismissione delle Terme  di  Acireale
     quella  operata  dal CdA che nel maggio del  2009   porta
     alla  locazione di parte della struttura ad  una  società
     privata,  la Emira S.r.l., che eroga prestazioni  termali
     anche  in  acque e fanghi sulfurei, autodeterminando  una
     situazione  di  concorrenza  interna  dai  profili   poco
     chiari.

         Nonostante  questo impoverimento,  scientifico',  del
     patrimonio  termale  acese, di fatto  la  privatizzazione
     non   è   mai   avvenuta.   La  potremmo   definire   una
      privatizzazione  formale', visto che  si  è  passati  da
     società  pubblica a società per azioni il cui capitale  è
     rimasto  in  mano  pubblica.  Quindi  il  legislatore  ha
     inteso  sottolineare  che non vi è  alcuna  soluzione  di
     continuità  nell'esercizio  dell'attività  collettiva  da
     parte  dell'organizzazione, la quale invero, pur  mutando
     veste    esteriore,   mantiene   la   propria    identità
     originaria.  Una riprova di quanto detto è nell'esplicita
     previsione legislativa di cui all'articolo 23,  comma  1,
     ultima   parte,  legge  regionale  n.  10/99  ove   viene
     specificato  che   le società per azioni  derivate  dalle
     predette  aziende succedono a queste nella  totalità  dei
     rapporti giuridici'.

         Come conseguenza il processo di privatizzazione,  che
     avrebbe dovuto comportare per la Regione un risparmio  di
     spesa   pubblica,   si  è  tramutato  in   un   paradosso
     legislativo.   Come  se  ciò non  bastasse  la  Terme  di
     Acireale  Spa non svolge alcuna attività, e  buona  parte
     dei  dipendenti  sono stati assegnati ad  altre  mansioni
     all'interno  dell'amministrazione  regionale.  A  ciò  si
     aggiunge che la Regione ha dovuto effettuare nel  passato
     degli  aumenti di capitale alle due società  al  fine  di
     ripianare  i  debiti.  La  pessima  gestione  ha   quindi
     comportato  non  il rilancio auspicato ma  un  conclamato
     fallimento   della    gestione   privata   con   capitali
     pubblici'.

         Per  le motivazioni suddette, e al fine di rilanciare
     il    termalismo   siciliano,   si   ritiene    opportuno
     intervenire  con  un  disegno di legge  di  riordino  del
     settore   che  parta  dal  recepimento  della   normativa
     nazionale,  la  Legge  24  ottobre  2000,   n.  323,  ma
     integrata  e rivista secondo le esigenze che si ritengono
     meglio rispondenti alla realtà siciliana.

         Se  qualche  decennio  fa le Terme  si  configuravano
     quasi   esclusivamente  come  luoghi  di  cura  di   tipo
     ospedaliero,  oggi  le  terme  sono  luoghi  dove  vivere
     pienamente  esperienze legate alla cura ed alla  vacanza,
     al  benessere  ed  al buon vivere.  Il  settore  termale,
     per  le  sue  caratteristiche  di  eco-compatibilità,  ha
     ancora   forti  potenzialità  inespresse  in  Sicilia   e
     potrebbe   rappresentare un settore di punta  nell'ambito
     dell'offerta  curativa e turistica,  sia  potenziando  le
     stazioni  esistenti,  sia recuperando  località  che  non
     hanno avuto sufficiente fortuna.

         La  riconosciuta  efficacia terapeutica  delle  acque
     termali  ha, infatti, comportato il loro inserimento  nel
     sistema  sanitario nazionale e nei livelli essenziali  di
     assistenza  prevedendo, nell'ottica costituzionale  della
     tutela della salute, l'estensione delle terapie, a  costi
     contenuti, all'intera popolazione. Oggi il mondo  termale
     è  una realtà che rinuncia a qualsiasi etichetta e che si
     conferma  come  il luogo più idoneo per il raggiungimento
     delle  condizioni  di  completo benessere  della  persona
     dove  è  possibile  procedere alla  cura  delle  malattie
     sposando   la   terapia  naturale  con  una   altrettanto
     naturale immersione in oasi di verde e di pace.

         In   questo   disegno  di  legge,  così  come   nella
     normativa  nazionale, vengono separate in modo  netto  le
     competenze e le prerogative del  termalismo sanitario'  e
     del   termalismo del benessere' (ristorazione,  strutture
     ricettive,  manutenzione  del  verde,  ecc.),  tanto   da
     prevedere   la   separazione  fisica   delle   strutture,
     affidando  queste  ultime,  tramite  apposita   gara   di
     appalto, alla gestione dei privati.

         Inoltre,  si da mandato alla Regione di istituire  un
     marchio  di qualità termale e conseguente attivazione  di
     canali  di  finanziamento per l'attività, si promuove  la
     qualificazione   sanitaria  degli  stabilimenti   termali
     integrandoli  con  le  altre  strutture  sanitarie   del
     territorio,  le Università, gli Istituti di  Ricerca  per
     lo  svolgimento delle attività relative alla  definizione
     dei  modelli  metodologici e alla  supervisione  tecnico-
     scientifica.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                               Finalità

         1.   La   presente  legge,  in  conformità   con   le
     disposizioni della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e con  i
     principi  statutari della Regione disciplina la tutela  e
     la valorizzazione sanitaria nonché la riqualificazione  e
     la  salvaguardia territoriale del patrimonio  idrotermale
     siciliano,   anche   per   il  sostegno   alle   attività
     turistiche correlate alle risorse naturali, ambientali  e
     culturali delle zone termali.

                                Art. 2.
                  Ambito di applicazione e interventi

         1. Per le finalità dell'articolo 1 la Regione:

         a)  favorisce  la  collaborazione e il  coordinamento
     tra  le aziende termali siciliane promuovendo lo sviluppo
     di   un'immagine   coordinata  del  settore   termale   e
     incentivando iniziative per la costituzione di  distretti
     termali, consorzi o reti d'imprese;

         b)  definisce le condizioni attraverso cui realizzare
     l'integrazione   delle  azioni  e   delle   attività   di
     competenza  dei diversi livelli istituzionali  nonché  la
     partecipazione  dei  privati alla programmazione  e  alla
     realizzazione  degli interventi secondo  quanto  previsto
     dalla presente legge;

         c)   promuove   la  ricerca  sulle  risorse   termali
     siciliane e sulle loro applicazioni;

         d)    promuove    l'affermazione    della    validità
     scientifica  e  dell'efficacia terapeutica delle  risorse
     termali  siciliane  e  delle  prestazioni  erogate  dalle
     aziende  termali siciliane, anche attraverso il  sostegno
     a  studi  e  ricerche, in collaborazione con il  Servizio
     sanitario  regionale e nazionale e con  gli  istituti  di
     ricerca medica e le università;

         e)  incentiva  la  ricerca e  la  coltivazione  delle
     fonti di approvvigionamento idrico;

         f)  sostiene  la  qualificazione  degli  stabilimenti
     termali   siciliani  e  la  promozione   degli   standard
     qualitativi delle prestazioni da essi erogate;

         g)  favorisce  il  pieno e razionale  utilizzo  delle
     risorse  termali, anche mediante il loro  impiego  presso
     le  strutture  turistico-ricettive,  nel  rispetto  delle
     norme sanitarie;

         h)    favorisce    iniziative   e   accordi,    anche
     internazionali,  per agevolare la mobilità  dei  pazienti
     residenti   nei  Paesi  dell'Unione  europea  verso   gli
     stabilimenti   termali  siciliani,  nel  rispetto   della
     normativa statale vigente.

                                Art. 3.
                            Natura dei beni

         1.  Le  fonti  delle acque minerali e  termali,  così
     come  classificate dall'articolo 2 del R.D. n. 1443/1927,
     nonché  le  fonti di sorgente idrica così  come  definite
     dal  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 399, esistenti
     nel  territorio  demaniale  fanno  parte  del  patrimonio
     indisponibile della Regione.

         2.   I   lavori   occorrenti   alla   ricerca,   alla
     coltivazione  e  all'utilizzazione  delle  acque  termali
     sono  di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e  le
     relative  opere  sono  acquisite al patrimonio  regionale
     nel rispetto della normativa vigente.

         3.   Le   aree  di  rispetto  assoluto  per  finalità
     igienico-sanitarie,  in  quanto  strettamente   collegate
     alle  risorse  termali, sono di pubblica utilità  e  come
     tali possono essere soggette ad esproprio.

                                Art. 4.
                      Attribuzioni delle funzioni

         1.    Alla    Regione   compete   la   pianificazione
     territoriale  e la programmazione economica  del  settore
     termale  unitamente  alla  vigilanza  e  alla  statistica
     relativa  alle  attività  volte allo  sfruttamento  delle
     risorse idrotermali e delle acque di sorgente.

         2.   Le   funzioni   relative   alla   pianificazione
     mineraria   sono  esercitate  dall'Assessorato  regionale
     dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

         3.     La    funzione    afferente    la    vigilanza
     sull'autorizzazione  all'apertura   al   pubblico   degli
     stabilimenti   termali,  è  esercitata   dall'Assessorato
     regionale della salute.

                                Art. 5.
                         Stabilimenti termali

         1.  In  materia  termale si applicano in  Sicilia  le
     qualificazioni e le prescrizioni di cui agli  articoli  2
     e  3  della  legge 24 ottobre 2000, n. 323, in ordine  ai
     requisiti  degli  stabilimenti termali ed  alle  connesse
     attività di cura.

         2.  La  Regione promuove la qualificazione  sanitaria
     degli  stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi
     con  le  altre  strutture sanitarie  del  territorio,  in
     particolare  nel  settore  della  riabilitazione,  avendo
     riguardo  alle  specifiche situazioni epidemiologiche  ed
     alla programmazione sanitaria.

         3.   Le  cure  termali  sono  erogate  a  carico  del
     Servizio   sanitario  regionale,  ai  sensi   di   quanto
     previsto   dall'articolo  6,  negli  stabilimenti   delle
     aziende  termali  accreditate, ai sensi  dell'articolo  8
     quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
     introdotto  dall'articolo 8 del  decreto  legislativo  19
     giugno 1999, n. 229.

                                Art. 6.
                     Erogazione delle cure termali

         1.     Le   patologie  per  il  cui   trattamento   è
     assicurata  l'erogazione delle cure termali a carico  del
     Servizio sanitario regionale sono quelle individuate  dal
     decreto  del  Ministro della sanità del 22 marzo  2001  e
     successive  modifiche ed integrazioni, fermo restando  il
     sistema   di  partecipazione al costo  delle  prestazioni
     sanitarie  e  del  relativo  regime  di  esenzioni   come
     previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998,  n.  124
     e  successive  modifiche  ed integrazioni,  nonché  dalle
     vigenti  disposizioni in merito applicati nel  territorio
     della  Regione.  In  particolare  il  Servizio  sanitario
     regionale  assicura  i  cicli  di  cure  termali  per  la
     riabilitazione   motoria   e   neuromotoria,    per    la
     riabilitazione   funzionale  del  motuleso   e   per   la
     riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e  delle
     funzioni     auditive    garantiti    agli     assicurati
     dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione  contro  gli
     infortuni   sul   lavoro  (INAIL)  per   ciascuna   delle
     patologie  per  gli stessi previste e  secondo  le  linee
     guida    concernenti   l'articolazione   in   cicli    di
     applicazione  singoli  o  combinati  per  ciascuna  delle
     patologie  individuate  dal decreto  del  Ministro  della
     sanità  del  22  marzo  2001 e  successive  modifiche  ed
     integrazioni.

         2.     Altri   aspetti  dell'erogazione  delle   cure
     termali    in    Sicilia   riferibili    alle    clausole
     identificative aggiornate sulle patologie tutelate  e  le
     prestazioni   erogabili   in   attuazione   dei   Livelli
     essenziali  di assistenza (LEA), sulle risorse  destinate
     dalle  imprese termali all'attività della Fondazione  per
     la  ricerca scientifica termale, sulla definizione  della
     figura  dell'operatore  termale,  sulla  regolamentazione
     relativa  ai requisiti igienico-sanitari specifici  delle
     piscine  termali,  sulla  revisione  dei  codici  per  la
     raccolta dati e semplificazioni delle procedure  di  cura
     termale   sono  ricomprese  e  definite  negli   appositi
     accordi  stipulati, con la partecipazione  del  Ministero
     della  sanità, tra le Regioni e le province  autonome  di
     Trento   e  di  Bolzano  e  le  organizzazioni  nazionali
     maggiormente   rappresentative  delle  aziende   termali;
     accordi  divenuti  efficaci con il recepimento  da  parte
     della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
     le  Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
     nelle  forme  previste dagli articoli 2 e 3  del  decreto
     legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

                                Art. 7.
                        Regimi termali speciali

         1.  Il  Servizio sanitario regionale garantisce  agli
     assicurati  aventi  diritto  avviati  alle  cure  termali
     dall'Istituto  nazionale della previdenza sociale  (INPS)
     e   dall'INAIL   i   regimi  termali  speciali   di   cui
     all'articolo  6 del decreto-legge 20 settembre  1995,  n.
     390,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   20
     novembre 1995, n. 490.

                                Art. 8.
              Ricerca scientifica - Accordi di programma

         1.  L'Assessorato  regionale della  salute  favorisce
        la   collaborazione  delle  aziende  termali  per   la
     realizzazione  di  programmi di ricerca  scientifica,  di
     rilevazione  statistico-epidemiologica  e  di  educazione
     sanitaria,   mirati  anche  ad  obiettivi  di   interesse
     sanitario  generale,  ferme restando  le  competenze  del
     Ministro  dell'università e della ricerca  scientifica  e
     tecnologica.  La  Regione si avvale della  collaborazione
     con  le università siciliane, degli enti e degli istituti
     di   ricerca  specializzati,  per  lo  svolgimento  delle
     attività   relative   alla   definizione   dei    modelli
     metodologici   e  alla  supervisione  tecnico-scientifica
     sulla attuazione degli stessi programmi.

         2.  La  Regione  promuove programmi di  formazione  e
     ricerca    scientifica   sulle   risorse    termali    ed
     idrominerali  in collaborazione con istituti  di  ricerca
     ed  università.  Promuove  altresì,  in  accordo  con  il
     Ministero  dell'istruzione,  convenzioni  ed  accordi  di
     programma  per favorire l'istituzione, in Sicilia,  della
     Scuola  di  specializzazione in medicina termale  di  cui
     all'articolo 7 della legge 323/2000.

         3.  La  Regione e gli enti pubblici e privati possono
     sottoscrivere  accordi di programma, intese istituzionali
     o  porre  in  essere altre forme di cooperazione  per  la
     promozione   di  un  sistema  integrato  delle   attività
     produttive nei territori termali.

                                Art. 9.
               Ricerca idrogeologica e conduzioni fonti
                          approvvigionamento

         1.   La  Regione  promuove  e  incentiva,  attraverso
     convenzioni  tra  le aziende termali, le  università  e/o
     gli enti di ricerca più qualificati (INGV, CNR, ecc.)  la
     ricerca  e  il monitoraggio della risorsa idrica  termale
     per  garantirne  la qualità e la quantità  nel  tempo  e,
     laddove    necessario   per   le   strategie   aziendali,
     incrementare   le   portate  delle  fonti   esistenti   e
     individuarne di nuove.

                               Art. 10.
                 Valorizzazione dei territori termali

         1.  Nell'ambito  dei piani e dei progetti  regionali,
     nazionali   e   comunitari  che  comportano  investimenti
     ordinari  e straordinari per la promozione e lo  sviluppo
     economico-sociale  di  aree  comprendenti   territori   a
     vocazione  turistico-termale,  la  Regione  favorisce  la
     destinazione   di   adeguate   risorse   aggiuntive   nei
     confronti  degli  stessi territori per  il  potenziamento
     dell'offerta sanitaria in relazione al fabbisogno  e  per
     la    crescita    della    dotazione    infrastrutturale,
     tecnologica, alberghiera e turistica nelle aree termali.

         2.   Per   migliorare   il  contesto   ambientale   e
     incrementare  la  qualità dell'offerta  ricettiva  e  dei
     servizi  delle  aree  termali  la  Regione  promuove   la
     realizzazione  di  piani  di  qualificazione  delle  aree
     termali che fanno riferimento al territorio del comune  o
     dei comuni entro cui si svolge un'attività termale.

         3.  I  piani di potenziamento di cui ai commi 1  e  2
     possono   essere   presentati  dai  comuni,   singoli   o
     associati, o dalle aziende termali

                               Art. 11.
                    Riconoscimento distretti termali

         1.   Gli   strumenti  per  il  raggiungimento   delle
     finalità  di  cui  all'articolo 2, sono il  documento  di
     programmazione  economica  e  finanziaria  regionale,  il
     Piano   regionale  di  sviluppo  termale,  il   distretto
     termale,  e,  nel  caso  di  più  distretti  termali,  la
     Commissione  regionale per il termalismo,  istituita  con
     apposito  decreto e composta da enti locali  interessati,
     università, operatori economici ed esperti del settore.

         2.  Entro  sessanta  giorni  dall'approvazione  della
     presente  legge,  l'Assessorato  regionale  del  turismo,
     dello sport e dello spettacolo, al fine di promuovere  lo
     sviluppo  del termalismo, adotta con proprio  decreto  le
     modalità   ed   i  criteri  per  il  riconoscimento   dei
     distretti  termali  nei  quali  si  realizza  un  sistema
     integrato  tra  il termalismo e le risorse  ambientali  e
     culturali del territorio;

         3.  Il  distretto termale esprime la  capacità  degli
     attori  pubblici e privati di promuovere la realizzazione
     di   una   serie   di   progetti  strategici   ricompresi
     all'interno  di  un  patto  che  mira  a  realizzare   lo
     sviluppo  integrato del distretto termale  in  conformità
     agli  strumenti di programmazione comunitaria,  nazionale
     e regionale.

                               Art. 12.
         Promozione del termalismo e del turismo nei territori
                                termali

         1.  Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili
     e  nell'esercizio  della  propria attività  istituzionale
     l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e  dello
     spettacolo  inserisce  nei propri piani  e  programmi  di
     promozione   turistica   regionale   e   locale    idonee
     iniziative  per la promozione del termalismo quale  parte
     integrante    della    complessiva   offerta    turistica
     siciliana,  utilizzando  anche  a  tale  fine   l'apporto
     tecnico-organizzativo     di     organismi     consortili
     eventualmente  costituiti  con  la  partecipazione  delle
     aziende  termali  e di istituzioni, enti ed  associazioni
     pubblici    o    privati   interessati   allo    sviluppo
     dell'economia dei territori termali.

         2. L'Assessorato regionale della salute:

         a)  favorisce l'accreditamento ed il convenzionamento
     delle  strutture  termali nel rispetto dei  requisiti  di
     legge;

         b)  eroga  contributi  fino  ad  un  massimo  di  500
     migliaia di euro annui per progetti specifici di  cure  e
     terapie  termali  innovative per  categorie  di  pazienti
     particolari,   ovvero   studi  e   ricerche   nel   campo
     dell'idrologia  medica applicata, anche in collaborazione
     con  le  università siciliane. I predetti progetti devono
     essere   presentati  dalle  università  o  dalle  Aziende
     termali  entro  il  28 febbraio di ogni  anno  ed  essere
     ammessi  a finanziamento entro il 30 giugno di ogni  anno
     previa  approvazione  dell'Assessore  regionale  per   la
     salute.

         3.  Per  l'attuazione del programma di promozione  ed
     incentivazione   del   turismo   termale    l'Assessorato
     regionale  del  turismo, dello sport e  dello  spettacolo
     eroga  incentivi  a  favore  dei  comuni  termali  e   di
     privati, in relazione a:

         a)   costruzioni  e  ristrutturazioni  di   strutture
     ricettive alberghiere e ricettive in genere;

         b) riqualificazione urbana dei territori termali;

         c)  realizzazione nei territori termali  di  impianti
     sportivi   e   per   il  tempo  libero   per   consentire
     un'adeguata  attività complementare al  ripristino  dello
     stato di benessere psico-fisico;

         d) manifestazioni ricreative e culturali;

         e)   innovazione   tecnologica   e   gestionale   nei
     territori termali.

         4.  Gli  incentivi di cui al comma 3 sono individuati
     da  apposito  decreto  dell'Assessore  regionale  per  il
     turismo,  lo sport e lo spettacolo che fissa  i  relativi
     limiti  di  finanziamento  a carico  del  bilancio  della
     Regione  e  dell'eventuale  cofinanziamento  degli   enti
     locali.

                               Art. 13.
                      Marchio  Terme di Sicilia'

         1.  E' istituito il marchio di qualità termale  Terme
     di   Sicilia'   riservato  ai  titolari  di   concessione
     mineraria  per le attività termali che ne fanno  espressa
     domanda  di  assegnazione. La Regione promuove  forme  di
     collaborazione  e  cooperazione tra  le  aziende  termali
     siciliane,  finalizzate in particolare ad  accrescere  la
     notorietà  e  l'elevazione degli standard di qualità  dei
     servizi  del  settore  termale  nell'ambito  del  turismo
     siciliano.  L'Assessore  regionale  per  il  turismo,  lo
     sport  e  lo  spettacolo con decreto  da  emanarsi  entro
     novanta  giorni  dalla data di entrata  in  vigore  della
     presente  legge regolamenta d'attuazione e  le  procedure
     per   l'attribuzione  del  marchio,   le   modalità   per
     gestirlo,  il  procedimento per il  riconoscimento  della
     qualità  e  la  eventuale  revoca  dell'attribuzione  del
     marchio.

         2.  Ai  fini dell'attribuzione del marchio  Terme  di
     Sicilia'   il   soggetto   titolare   della   concessione
     mineraria   per  le  attività  termali  deve   presentare
     all'Assessorato  regionale del  turismo,  dello  sport  e
     dello  spettacolo la domanda di assegnazione del  marchio
     di  qualità  termale  unitamente  ad  una  documentazione
     attestante:

         a)  l'adozione di apposito bilancio ambientale  e  la
     relativa relazione tecnica;

         b)  la  sottoscrizione, certificata dalla  competente
     camera    di   commercio,   industria,   artigianato    e
     agricoltura,  di  accordi  volontari  tra  gli   esercizi
     alberghieri  del  territorio termale per autodisciplinare
     l'uso    più   corretto   dell'energia,   preferibilmente
     proveniente  da  fonti rinnovabili, e  dei  materiali  di
     consumo in funzione della tutela dell'ambiente;

         c)   l'attività  di  promozione,  certificata   dalla
     competente  azienda  di  promozione  turistica,  per   la
     valorizzazione  delle  risorse  naturali,   culturali   e
     storico-artistiche proprie del territorio termale;

         d)  l'adozione da parte degli enti locali  competenti
     di  idonei  provvedimenti per la gestione più appropriata
     dei   rifiuti  e  per  la  conservazione  e  la  corretta
     fruizione dell'ambiente naturale.

         3.  L'assegnazione del marchio di qualità  termale  è
     sottoposta a verifica da parte all'Assessorato  regionale
     del  turismo,  dello  sport e dello spettacolo  ogni  tre
     anni.
                               Art. 14.
                         Copertura finanziaria

         1.   Agli   oneri  derivanti  dall'attuazione   della
     presente  legge  si provvede per l'esercizio  finanziario
     in  corso con parte delle disponibilità U.P.B. 4.2.1.5.2.
     capitolo 215704, accantonamento 1001.

         2.  Per ciascuno degli esercizi finanziari successivi
     si  provvede  con legge di bilancio e le  relative  somme
     trovano   riscontro   nel  bilancio   pluriennale   della
     Regione.

                               Art. 15.
                           Entrata in vigore

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.
 
 
Fonte: http://termediacireale.wordpress.com/ 

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